Sicav e Fondi Comuni

I fondi comuni di investimento rientrano tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio: lo scopo è quello di raccogliere  denaro dei risparmiatori ed affidarne  la gestione a società di gestione del risparmio (SGR) che hanno  personalità giuridica e capitale distinte da quelli del fondo, allo scopo d’investire i capitali sul mercato mobiliare col criterio primario della diversificazione dell’investimento al fine di ridurre il rischio  rispetto. per esempio,  ad un investimento in una singola azione.

Le somme raccolte vengono gestite  in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc) come un unico patrimonio,

Sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote , che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.

Oltre ai fondi comuni  ci sono le Sicav (società di investimento a capitale variabile). Mentre  il fondo comune è un patrimonio a sè stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito dalla sgr, le sicav ; invece, sono vere e proprie società di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto). In pratica, però, sia i fondi che le sicav svolgono lo stesso tipo di attività.

I vantaggi

  • Gestione del patrimonio da parte di un team di professionisti che diversificano gli investimenti utilizzando le loro competenze e la loro esperienza sui mercati finanziari
  • qualificazione del fondo come patrimonio giuridicamente separato dal patrimonio della società di gestione. Questo non consente ai creditori della società di gestione di aggredire il fondo
  • La presenza della banca depositaria che custodisce materialmente i titoli del fondo e ne tiene in cassa le disponibilità liquide.
  • I controlli interni effettuati dall’ufficio compliance e dalle società di revisione
  • i controlli pubblici effettuati dalla Consob e dalla Banca d’Italia
  • il prospetto informativo che garantisce la disponibilità di informazioni per scegliere e seguire l’investimento

Esistono vari tipi di fondi. Una distinzione fondamentale è fra

  • Fondi aperti ; quelli che consentono di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in qualsiasi momento. Questi fondi investono normalmente in attività finanziarie quotate
  • Fondi chiusi; quelli che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l’operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo a scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate)

Un’ulteriore distinzione, individua dal Regolamento del Ministero del Tesoro (D.M. 228/1999), deve essere fatta tra fondi chiusi e fondi aperti:

  • fondi chiusi: prevedono il rimborso (da parte della SGR che lo ha istituito) delle quote sottoscritte solo in periodi determinati. Sono caratterizzati da un numero di quote predeterminato ed invariabile nel tempo. Per garantire la possibilità di liquidare l’investimento, per i fondi chiusi la legge prevede l’obbligo di quotazione sul mercato entro un intervallo massimo di tempo dalla chiusura del collocamento; tale intervallo, inizialmente 24 mesi, ha subito successive modifiche normative che lo hanno portato a 12 mesi. Chi vuole liquidare il proprio investimento lo può quindi fare esclusivamente vendendo le quote sul mercato;
  • fondi aperti: sono caratterizzati dalla variabilità del patrimonio (che può quindi di giorno in giorno aumentare o diminuire in funzione delle nuove sottoscrizioni o delle domande di rimborso delle quote in circolazione) e rappresentano la forma più diffusa di fondo.

I fondi aperti vengono suddivisi, da un punto di vista giuridico, in:

  • fondi di diritto italiano armonizzati UE, gestiti da società italiane con sede legale in Italia e sottoposti alle direttive comunitarie 611/85 e 220/88 (recepite nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 83/92). La legge comunitaria prescrive una serie di vincoli sugli investimenti con l’obiettivo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori, ad esempio:
    • non possono investire più del 10% del patrimonio in strumenti finanziari di un singolo emittente, in altri fondi, prodotti derivati o titoli non quotati nei mercati regolamentati;
    • non possono investire in strumenti derivati per la copertura dei rischi, per un ammontare totale che ecceda il valore netto del fondo;
  • fondi di diritto italiano non armonizzati UE, istituiti col provvedimento della Banca d’Italia del 20 settembre 1999 e caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto – ad essi infatti non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. Di questo tipo sono i fondi speculativi (o hedge funds) e i fondi di fondi

Assogestioni, l’associazione di categoria delle Società di Gestione, ha elaborato una specifica classificazione con l’obiettivo di rendere trasparenti le caratteristiche principali del fondo e i principali fattori che impattano sulla rischiosità.

Il sistema di classificazione dei fondi di diritto italiano in vigore dal 1º luglio 2003 prevede 42 categorie e cinque macro categorie. Ogni macro categoria è caratterizzata da una percentuale minima e massima di investimento azionario. Inoltre, sono state definite le seguenti regole:

Azionari – investono prevalentemente in azioni (almeno il  70%)  e generalmente, si caratterizzano per un alto grado di rischio

Monetari ed Obbligazionari – investono principalmente in titoli di stato ed in obbligazioni societarie dette anche Corporate e si caratterizzano per un grado di rischio generalmente minore dei fondi azionari ; non possono investire in azioni (con l’eccezione dei fondi obbligazionari misti che possono investire in azioni  fino la 20%)

Bilanciati – investono sia in azioni (dal 10% al 90%) che in obbligazioni , con livelli di rischio via via crescenti in base alla percentuale di azioni presenti in portafoglio

Flessibili – non hanno vincoli di asset allocation azionaria, cioè possono decidere di investire in azioni dallo 0% al 100%.

Per scegliere il fondo occorre leggere l KIID (Key Investor Information Document) – che deve essere obbligatoriamente consegnato al sottoscrittore – e prestare molta attenzione alle c.d. caratteristiche chiave

1) Finalità e politica di investimento – le principali tipologie di attività in cui il fondo investe con particolare riguardo, se rilevante, all’area geografica o settoriale di riferimento

2) Profilo rischio-rendimento – ciascun fondo è classificato con un indicatore sintetico di rischio che va da 1 (minimo rischio) a 7 (massimo rischio)

3) Costi – commissioni di sottoscrizione e/o rimborso, commissioni di gestione, commissioni ricorrenti, commissioni di performance.

L’investimento in fondi ed in sicav  deve e può essere monitorato nel tempo attraverso il valore quota, pubblicato sui principali quotidiani o anche su internet.

Fiscalità

Fino al 30 giugno 2011 i fondi comuni sono stati soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato della gestione. A partire dal 1° luglio 2011 la tassazione è stata posta in capo ai singoli partecipanti al momento della percezione dei proventi. La ritenuta fino al 31 dicembre 2011 è stata del 12,50%.

Dal 1° gennaio 2012 la ritenuta fiscale su tutti i redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria è aumentata dal 12,50% al 20%.

Dal 1° Luglio 2014 Il D.L. n. 66 del 2014 ha stabilito un aumento dell’aliquota dal 20% al 26% sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote

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