Fondo Pensione

I fondi pensione, nell’ordinamento giuridico italiano, sono gli strumenti tecnici (appartenenti al cosiddetto sistema pensionistico privato in Italia) individuati dal legislatore al fine di garantire ai lavoratori una pensione complementare, da affiancare a quella obbligatoria  detta invece previdenza di primo pilastro.

La prima normativa in materia di previdenza complementare è contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La materia è stata poi riformata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che ha abrogato il precedente d.lgs. La riforma della previdenza complementare non ha però finora trovato applicazione per il settore del pubblico impiego, a causa del mancato esercizio da parte del governo della delega prevista nella legge 23 agosto 2004 n. 243.

I fondi pensione sono regolati da norme di diritto privato che regolano i rapporti giuridici di natura volontaria, tra i fondi stessi e gli aderenti a vario titolo. L’ammontare delle prestazioni previdenziali dipenderà pertanto dai contributi versati, dal periodo di permanenza nel fondo e dal rendimento ottenuto dall’investimento del patrimonio.

Le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari al fine di produrre un rendimento che va ad aggiungersi alla contribuzione tempo per tempo versata nelle posizioni individuali. Essi sono quindi gestiti secondo il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione.

Ci sono due aspetti che meritano particolare attenzione; il primo è legato al rendimento finanziario che nel   lungo periodo potrebbe risultare molto interessante mentre il secondo è riferito al trattamento fiscale della previdenza integrativa in quanto fortemente agevolato.

Esiste un margine di flessibilità nella vita del piano pensionistico ovvero la possibilità di utilizzare una parte del patrimonio accumulato fino ad un limite del 75% nei tre casi descritti

1 – Spese sanitarie a seguito di gravi situazioni per sé stessi e per i figli e per il coniuge

2 – Acquisto e ristrutturazione per l’acquisto della prima casa per sé ed i propri figli decorsi almeno 8 anni dall’iscrizione al fondo.

3 – Liquidità dopo otto anni di iscrizione con una richiesta, questa volta, non superiore al 30%.

Ci sono ancora ulteriori ipotesi di riscatto previste nei casi seguenti:

Riscatto totale degli eredi o dei beneficiari in caso di morte del titolare del fondo

Riscatto totale o del 50% del patrimonio accumulato in caso di invalidità o disoccupazione certificata superiore a 48 mesi

Riscatto in caso di perdita dei requisiti quando il lavoratore cambia settore ed aderisce ad un fondo di categoria

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) in caso di perdita di lavoro tra i 5 e i 10 anni al raggiungimento dell’età pensionabile.

Erogazione

Al termine del percorso ci sono due possibilità di erogazione
 erogazione dell’intera posizione maturata sotto forma di rendita vitalizia, cioè calcolata al momento dell’erogazione e pagata finché l’aderente è in vita, a prescindere dall’eventuale esaurimento del capitale

erogazione fino al 50% dell’importo sotto forma di capitale e la restante parte in rendita vitalizia

Fiscalità

Fase di Accumulo

Il legislatore ha previsto che i premi accantonati ai fondi pensione siano deducibili dall’imponibile IRPEF, annualmente fino a un massimo di 5.164,57 euro. Il reddito che viene dichiarato ai fini IRPEF viene sottratto di quanto versato sul Fondo Pensione e quindi diminuendo il montante (Base imponibile) si riducono anche le tasse.

Fase di erogazione

La fiscalità è agevolata in entrambi sia nel caso di rendita sia nel caso di capitale: è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota massima del 15% fino ad un minimo del 9%. Ogni anno si sconta uno 0,30% fino ad arrivare al 6% di sconto massimo complessivo. Chi tiene in vita un fondo pensione per 15 anni, utilizzando lo sconto dello 0,30% annuo, porta l’aliquota finale al 9%.

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